Lo stato dell’arte e le evoluzioni
Il Decreto “Sostegni ter” (DL 4/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Gennaio, introduceva nuovi vincoli per superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche 75%.
In particolare, con l’Art.28 – “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” – interveniva sulle cessioni dei crediti d’imposta e sullo sconto in fattura per lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici, introducendo il divieto di cessione multipla dei crediti d’imposta allo scopo di limitare operazioni di riciclaggio e frodi ai danni dello Stato.
Stando alla quantificazione della Guardia di Finanza, a oggi sono stati predisposti sequestri per circa 2,3 miliardi di euro relativamente a pratiche irregolari afferenti al Superbonus 110: un numero importante, anche se rappresenta solo una piccola parte delle frodi attuate nel tentativo di aggirare un meccanismo potenzialmente virtuoso come quello delle agevolazioni in ambito edilizio.
Il limite introdotto aveva destato preoccupazione tra gli addetti ai lavori, imprese e professionisti: di fatto, si sarebbe trasformato in un blocco dei lavori messi in preventivo con la possibilità di cessione multipla dei crediti e in generale nel rallentamento di tutto il comparto.
Con un intervento correttivo (al momento in cui scriviamo approvato dal Consiglio dei Ministri) verrebbe reintrodotta la cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi fino a tre volte; le due cessioni successive alla prima soltanto a favore di società appartenenti a un gruppo bancario, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Alla manovra correttiva, in materia di “misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia” si affiancherebbe un controllo tramite codice identificativo univoco: i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non potranno essere oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
A bozza definitivamente confermata e al netto di ulteriori modifiche, queste disposizioni si applicherebbero alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Nel frattempo, a bilanciare questa novità, osserviamo anche l’inasprimento delle sanzioni per i professionisti, ovvero per i tecnici abilitati che nelle asseverazioni forniscono informazioni false, omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attestano falsamente la congruità delle spese: si ipotizza la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena aumenta ulteriormente.
Altro punto importante il Decreto MiTE sui prezzi dei Bonus Edilizi, firmato dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che assegna un nuovo prezziario all’Ecobonus, con un aumento almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. Il decreto fissa i prezzi massimi per tipologia di lavori e si intende destinato a regolamentare tutti gli interventi che che danno diritto all’ecobonus e prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato. Tra tutti, gli interventi trainanti, come coibentazione e implementazione dell’impianto di riscaldamento, e gli interventi di efficientamento energetico per i quali è sufficiente l’attestazione del fornitore/installatore tramite le procedure ENEA.
Di fronte a un panorama normativo che cambia così rapidamente, i professionisti del settore auspicano una stabilizzazione definitiva della filiera delle costruzioni, messa in crisi dai numerosi cambiamenti in corsa.
Sisma bonus
L’agevolazione, che riguarda gli interventi sia su immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per le attività produttive, è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
Gli immobili possono essere situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Gli interventi possono rientrare nel Superbonus 110%, quindi essere considerati un intervento trainante con la possibilità di sconto diretto in fattura. Le proroghe seguono un calendario differenziato: la scadenza per la detrazione del 110% passa al 31 dicembre 2023, per poi decrescere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
La detrazione va calcolata su un su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Se gli interventi non rientrano nel Superbonus 110%, quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute (75% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali).
Se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute (85% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali).
Disclaimer:
1/ per gli interventi sopra descritti consigliamo sempre e comunque di rivolgersi al proprio consulente fiscale,
2/ i dati sono aggiornati al 18.02.2022